SOSPENSIONE MUTUI Facciamo chiarezza sui requisiti necessari

Tra i provvedimenti messi in atto per contrastare la crisi economica c’è l’estensione dei requisiti per l’accesso al Fondo di solidarietà mutui prima casa, operativo dal 2013, che consente di sospendere il pagamento delle rate del mutuo (per la sola prima casa) per un massimo di due volte e per un periodo complessivo di un massimo di 18 mesi.Prima dell’arrivo delle misure economiche legate alla diffusione del Coronavirus, l’accesso al Fondo di solidarietà era limitato a chi aveva perso il lavoro, a chi era diventato non autosufficiente a causa di un handicap oppure agli eredi della persona titolare del mutuo deceduta prima di completare il saldo di tutte le rate.

Con il decreto della scorsa settimana, l’accesso al fondo di solidarietà ha nuovi requisiti ed il numero di cittadini che avranno la possibilità di richiedere quest’agevolazione, andando a sospendere le rate del mutuo per un lungo periodo di tempo, potrà aumentare in misura significativa.Vediamo, quindi, chi può richiedere la sospensione delle rate del mutuo per la prima casa e come fare ad accedere a quest’importante agevolazione che arriverà in aiuto a moltissime famiglie italiane.

 

Sospensione mutuo: chi può richiederla

L’accesso al Fondo di solidarietà mutui prima casa che permette la sospensione delle rate del mutuo è stato allargato ad un numero maggiore di cittadini. Nelle ultime settimane, infatti, il Governo ha allargato la possibilità di accesso al fondo anche ai lavoratori dipendenti che, pur non perdendo il lavoro, hanno subito la “sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni”.Successivamente, l’accesso al fondo è stato ulteriormente ampliato, in questo caso per 9 mesi, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti. Grazie al nuovo decreto, infatti, possono accedere al fondo anche queste figure professionali che a causa delle misure restrittive messe in atto per contrastare la pandemia di Coronavirus hanno fatto registrare un calo del fatturato pari ad almeno il 33%.

Il calo del fatturato viene considerato a partire dal 21 febbraio 2020, data in cui si è registrato il primo caso di Coronavirus in Italia. Considerando che le misure restrittive continueranno ancora per diverse settimane, è chiaro che il numero di lavoratori autonomi e liberi professionisti che potranno richiedere la sospensione del mutuo è molto elevato.

Bisogna sottolineare, in ogni caso, che per l’accesso al Fondo di solidarietà è necessario rispettare alcuni requisiti aggiuntivi (in alcuni casi anche molto stringenti) che dovranno essere rispettati per poter richiedere l’agevolazione prevista dalla normativa e ampliata dal recente decreto del Governo. Ecco, quindi, alcuni requisiti da rispettare per poter accedere alla sospensione del mutuo.

La sospensione dal pagamento delle rate del mutuo vale esclusivamente per il mutuo per la prima casa e non può essere concessa per le rate di un mutuo attivato per l’acquisto di un immobile differente.E’ presente una limitazione all’importo complessivo del mutuo, superato tale importo, infatti, non è possibile richiedere la sospensione; la normativa chiarisce che la sospensione del mutuo può essere applicata solo ai mutui di importo inferiore ai 250 mila Euro.
Per l’accesso alla sospensione delle rate del mutuo è necessario che il mutuo stesso sia in ammortamento da almeno un anno e che tutte le rate siano state pagate puntualmente, o almeno non sia mai stato registrato un ritardo superiore ai tre mesi per il saldo di una rata.

Da notare, inoltre, che la normativa per l’accesso al Fondo di solidarietà mutui prima casa prevede anche un altro requisito che, per ora, è stato sospeso. Si tratta dell’Isee che doveva essere inferiore ai 30 mila Euro annui. Tale requisito, considerando la situazione di emergenza che stiamo vivendo in Italia, è stato sospeso per i prossimi 9 mesi.

 

Al momento, i fondi stanziati dal Governo per il Fondo di solidarietà mutui prima casa sono pari a 400 milioni di Euro. Il fondo copre il 50% degli interessi del mutuo per il periodo di sospensione mentre la restante parte resterà a carico del cliente che ha attivato il mutuo con la banca.

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